Condizioni generali di acquisto

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
a) Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano alla consegna di merci ad AUDIO MOBIL per i negozi giuridici con le aziende (di seguito denominate "partner contrattuali"), a meno che le parti contrattuali non abbiano espressamente concordato diversamente per iscritto.

b) Il partner contrattuale accetta che in caso di utilizzo di condizioni generali di contratto da parte sua - anche se non contraddette - tali termini e condizioni devono essere assunti. A questo proposito, gli atti di adempimento contrattuale da parte di AUDIO MOBIL non saranno considerati come un consenso a termini e condizioni contrattuali che si discostano dai propri.

c) In caso di rapporti commerciali in corso, i presenti termini e condizioni si applicano anche alle transazioni future in cui non viene fatto esplicito riferimento ad essi, se sono stati concordati dalle parti contraenti in un ordine precedente.

d) Le seguenti disposizioni sulla consegna dei beni si applicano, mutatis mutandis, anche alla fornitura di servizi.

e) Il rapporto giuridico tra AUDIO MOBIL e il partner contrattuale è disciplinato dalle presenti disposizioni e da eventuali altri accordi e contratti. Modifiche, accordi collaterali, riserve e integrazioni devono essere fatte per iscritto per essere legalmente valide. Ciò vale anche per qualsiasi accordo di deroga al requisito della forma scritta. Altri termini e condizioni generali non si applicano anche se non sono espressamente contraddetti in singoli casi.

 2. OFFERTA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

a) Le offerte del partner contrattuale sono gratuite e vincolanti. Il partner contrattuale è vincolato a questa offerta per 6 mesi dal ricevimento da parte di AUDIO MOBIL.

b) Il partner contrattuale deve attenersi esattamente alle nostre richieste nell'offerta per quanto riguarda la quantità e la qualità della merce o i dettagli dell'esecuzione.

c) AUDIO MOBIL accetta le offerte del partner contrattuale tramite ordine scritto. Il requisito della forma scritta è soddisfatto anche dalla trasmissione elettronica di dati via e-mail o fax. Accordi speciali, compresi quelli con i rappresentanti di AUDIO MOBIL, devono essere confermati per iscritto da AUDIO MOBIL per essere validi.

d) Se il partner contrattuale si discosta in qualche modo dal contenuto dell'ordine di AUDIO MOBIL nella sua conferma d'ordine, questo fatto deve essere espressamente indicato per iscritto e deve essere ottenuto il consenso scritto di AUDIO MOBIL. AUDIO MOBIL si riserva espressamente il diritto di annullare l'ordine se questo non viene accettato di comune accordo entro 14 giorni.

e) Tutti i documenti di offerta, progetto e disegno, i campioni ecc. sono strettamente riservati e non possono essere riprodotti o resi accessibili a terzi senza il consenso di AUDIO MOBIL. Possono essere reclamati in qualsiasi momento e devono essere restituiti immediatamente ad AUDIO MOBIL se l'ordine viene effettuato altrove.

f) Su tutti i documenti inviati ad AUDIO MOBIL, in particolare conferme d'ordine, notifiche di spedizione, bolle di consegna e fatture, il partner contrattuale indicherà il numero d'ordine, la data dell'ordine, il numero dell'articolo e tutti i dati di AUDIO MOBIL utilizzati per identificare l'ordine in modo più dettagliato. In caso di annullamento dell'ordine, il partner contrattuale dovrà indicare anche le rispettive date di annullamento.

g) Le successive modifiche e integrazioni del contratto devono essere confermate per iscritto da AUDIO MOBIL per essere valide.

 3. PREZZI

a) I prezzi indicati nell'ordine o concordati con il partner contrattuale sono prezzi fissi. È esclusa una modifica del termine di consegna concordato, anche in caso di rinvio della consegna. Le clausole di aumento dei prezzi non sono riconosciute da AUDIO MOBIL.

b) Le modifiche della normativa fiscale o di altre circostanze - ad esempio, a causa di accordi collettivi, aumenti dei prezzi dei materiali, ecc.

c) Se non diversamente concordato per iscritto, i prezzi si intendono franco AUDIO MOBIL, comprensivi di imballaggio, assicurazione sul trasporto e altri costi, IVA esclusa. Se in relazione alla consegna vengono applicate tasse, imposte o altri oneri, questi sono a carico del partner contrattuale.

 4. CONSEGNA

a) I termini di consegna e di richiamo indicati nell'ordine o concordati con il partner contrattuale sono vincolanti e decorrono - a meno che non sia indicata una data di consegna specifica - dalla data di emissione dell'ordine.

b) In assenza di un accordo scritto contrario, AUDIO MOBIL deve effettuare la consegna in esenzione da imballaggio, nolo, dazi doganali e oneri nel luogo di ricevimento indicato da AUDIO MOBIL. AUDIO MOBIL può rifiutare di accettare spedizioni in porto assegnato.

c) Il ricevimento della merce presso la sede di AUDIO MOBIL o nel luogo di consegna concordato è determinante per il rispetto dei tempi di consegna. Il partner contrattuale è tenuto a informare immediatamente per iscritto AUDIO MOBIL se si verificano o vengono a conoscenza di circostanze che indicano che il termine di consegna concordato non può essere rispettato.

d) AUDIO MOBIL ha il diritto di richiedere consegne parziali o anticipate. Le consegne in eccesso o in difetto saranno accettate solo fino a un massimo del 3% della quantità ordinata.

e) In caso di ritardo nella consegna da parte del partner contrattuale, AUDIO MOBIL ha il diritto di richiedere una penale contrattuale senza colpa in aggiunta all'adempimento senza prova del danno. Tale penale ammonta all'1% del valore dell'ordine per ogni settimana di ritardo, ma non può superare il 10% del valore dell'ordine. AUDIO MOBIL si riserva il diritto di richiedere ulteriori danni se il partner contrattuale è in difetto. Per il resto si applicano le condizioni di legge.

f) La merce deve essere imballata in modo sicuro e caricata in modo sicuro per il trasporto a spese del partner contrattuale, al fine di proteggere da perdite, danni o danni a persone, attrezzature o altri beni. Il contraente è responsabile di tutte le conseguenze di un imballaggio inadeguato. Gli articoli danneggiati durante il trasporto devono essere restituiti al partner contrattuale in porto franco. Il partner contrattuale è responsabile della liquidazione del sinistro con lo spedizioniere o il vettore. L'imballaggio può essere restituito solo previo accordo esplicito e a spese del partner contrattuale.

g) Il verificarsi di circostanze imprevedibili o inevitabili o di circostanze di cui AUDI MOBIL non è responsabile, quali interruzioni operative, misure e interventi sovrani, scioperi, ostruzione delle vie di trasporto, ritardi nello sdoganamento o cause di forza maggiore, esonerano AUDIO MOBIL dall'obbligo di prendere in consegna la merce per la durata e l'entità del loro effetto. In questi casi, sono escluse le richieste di corrispettivo e di risarcimento da parte del partner contrattuale.

 5. ASSUNZIONE DEL RISCHIO E LUOGO DI ADEMPIMENTO

a) Il rischio si trasferisce solo quando la merce arriva al centro di ricezione indicato da AUDIO MOBIL. Nel caso di consegne che comportano l'installazione o il montaggio, il rischio passa ad AUDIO MOBIL al momento dell'accettazione della merce installata o montata. Questo vale anche in caso di consegne parziali o se il trasporto è effettuato o organizzato da AUDIO MOBIL.

b) Il luogo di adempimento per la consegna e l'adempimento sarà, a discrezione di AUDIO MOBIL, la sede legale di AUDIO MOBIL in A-5282 Braunau - Ranshofen, Audio Mobil Straße 5-7, o il luogo di ricezione indicato da AUDIO MOBIL.

 6. PAGAMENTO

a) Se non diversamente concordato per iscritto, i pagamenti dovranno essere effettuati a discrezione di AUDIO MOBIL entro 30 giorni con uno sconto del 3% o entro 60 giorni netti dal ricevimento della merce o dalla ricezione della fattura, se successiva. Se la fattura viene ricevuta durante i periodi di ferie aziendali (designati) o di festività, tale periodo e quindi il termine di pagamento decorrerà dal primo giorno di apertura dell'azienda.

b) AUDIO MOBIL riconosce solo fatture verificabili! Le fatture in entrata devono essere conformi a tutte le disposizioni di legge austriache e alle norme fiscali, in particolare al § 19 comma 1 seconda frase UStG.

c) Se il partner contrattuale è in ritardo con una prestazione concordata, AUDIO MOBIL ha il diritto, senza pregiudizio dei suoi altri diritti, di sospendere il suo obbligo di pagamento fino a quando il partner contrattuale non abbia adempiuto. AUDIO MOBIL si considera rescisso dal contratto solo se ciò viene espressamente dichiarato per iscritto.

d) AUDIO MOBIL ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli del partner contrattuale se e nella misura in cui AUDIO MOBIL lo comunica per iscritto al partner contrattuale tramite una dichiarazione di compensazione entro il termine di pagamento.

e) Il partner contrattuale ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli di AUDIO MOBIL solo se e nella misura in cui questi sono riconosciuti da AUDIO MOBIL o sono stati stabiliti legalmente. Lo stesso vale per il diritto di ritenzione del partner contrattuale.

f) AUDIO MOBIL ha il diritto di trattenere i pagamenti fino a quando non siano stati saldati tutti i crediti in sospeso derivanti dal rapporto commerciale, al fine di garantire i propri crediti e quelli derivanti da altri negozi giuridici.

g) AUDIO MOBIL può rifiutare o trattenere la propria prestazione fino a quando la controprestazione non sia stata assicurata, anche se i crediti non sono ancora esigibili, se la controprestazione sembra essere messa a rischio dalle cattive condizioni finanziarie del partner contrattuale, o se viene richiesta o aperta una procedura di insolvenza contro i beni del partner contrattuale. Lo stesso vale se la domanda di insolvenza viene respinta a causa della mancanza di attivi per coprire i costi, se il partner contrattuale cessa effettivamente di effettuare i pagamenti, se il partner contrattuale si rivolge ai suoi creditori per concludere un accordo extragiudiziale o se i beni del partner contrattuale vengono pignorati senza successo (anche da terzi).

 7. GARANZIA

a) Se AUDIO MOBIL ha accettato la merce senza riserve, a discrezione di AUDIO MOBIL si applicano anche i seguenti accordi:

b) La merce o il servizio reso devono avere le caratteristiche garantite o richieste da AUDIO MOBIL, fornire le prestazioni concordate e corrispondere allo stato dell'arte nella sua progettazione. Non devono presentare alcun difetto che ne annulli o riduca il valore o l'idoneità all'uso normale o all'uso previsto o annunciato al momento dell'ordine.

c) La qualità, le dimensioni e i pesi della merce consegnata sono determinati esclusivamente in base alle norme vigenti. Tutte le consegne e i servizi devono essere pienamente conformi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza (conformità CE) vigenti al momento della consegna.

d) Se la merce non ha le caratteristiche garantite o richieste da AUDIO MOBIL, se non sono state rispettate le norme antinfortunistiche o altre norme di sicurezza o se la merce presenta altri difetti o anomalie, AUDIO MOBIL avrà il diritto, a sua discrezione, indipendentemente dalla gravità del difetto,

  • Eliminazione del difetto mediante miglioramento o aggiunta della parte mancante; oppure
  • Richiedere la sostituzione della merce difettosa;
  • Il diritto a una riduzione del prezzo; oppure
  • Far valere il diritto di recesso (annullamento del contratto senza preavviso).
  • Ciò non pregiudica tutti i diritti di AUDIO MOBIL per il risarcimento dei danni causati da difetti, dei costi di eliminazione dei difetti e dei danni indiretti o diretti conseguenti ai difetti.

e) Se il partner contrattuale non adempie all'obbligo di garanzia entro un termine ragionevole o si rifiuta di farlo, AUDIO MOBIL ha il diritto di eliminare i difetti direttamente o di farli eliminare da terzi a spese del partner contrattuale o di procurare una sostituzione altrove. In casi urgenti (ad esempio in caso di imminente interruzione della produzione), AUDIO MOBIL ha il diritto di eliminare i difetti individuati a spese del partner contrattuale senza fissare un termine.

f) Se i difetti non possono essere eliminati in loco, i costi di trasporto sono a carico del partner contrattuale.

g) AUDIO MOBIL ha il diritto di far valere i propri diritti per i difetti entro 4 settimane dall'accettazione incondizionata, in caso di difetti nascosti entro 2 settimane dalla scoperta. I difetti nascosti comprendono anche i difetti della merce che vengono scoperti solo durante la lavorazione o la messa in funzione nel corso delle normali operazioni.

h) I presenti accordi di garanzia si applicano anche se il partner contrattuale installa o assembla la merce per conto di AUDIO MOBIL. In questo caso, il periodo di garanzia inizia con l'accettazione incondizionata della merce completamente assemblata da parte di AUDIO MOBIL o dei suoi clienti in conformità al verbale di accettazione scritto.

i) Non si accettano esclusioni o limitazioni di responsabilità del partner contrattuale, in particolare dal titolo di garanzia o dal risarcimento dei danni, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto con AUDIO MOBIL. Ciò vale anche - ma non solo - per le modifiche dell'onere della prova previste dalla legge a carico di AUDIO MOBIL, per l'abbreviazione dei termini, per i diritti di regresso ai sensi del § 933b ABGB o simili.

j) Il periodo di garanzia è di 24 mesi dall'accettazione incondizionata da parte di AUDIO MOBIL, a meno che la legge non preveda termini più lunghi. Il partner contrattuale fornisce una garanzia per i difetti presenti al momento della consegna della merce. Tale garanzia si presume fino a prova contraria se il difetto si manifesta entro il periodo di garanzia.

 

 8. ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

a) Fatti salvi gli altri suoi diritti, AUDIO MOBIL ha il diritto di recedere dal contratto,

  • Se l'adempimento della consegna è impossibile o viene ulteriormente ritardato nonostante la concessione di un ragionevole periodo di tolleranza;
  • Se il partner contrattuale rifiuta la prestazione o non è chiaramente in grado di adempiere al contratto entro un periodo di tempo ragionevole; oppure
  • Se sono sorti dubbi sulla solvibilità del partner contrattuale e quest'ultimo non fornisce garanzie adeguate su richiesta di AUDIO MOBIL.

b) In questi casi, il partner contrattuale deve risarcire AUDIO MOBIL per tutti gli svantaggi e i mancati guadagni che ne derivano.

c) Se non diversamente concordato per iscritto, la consegna o il servizio sono considerati indivisibili. In tali casi, AUDIO MOBIL è pertanto autorizzata a recedere dal contratto nella sua interezza per i motivi sopra indicati o può far valere un recesso parziale in relazione a una parte residua della fornitura o del servizio.

d) Se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del patrimonio del partner contrattuale, il contratto viene automaticamente annullato con effetto immediato.

 9. FORNITURA DI STRUMENTI E MODELLI

a) Se l'ordine prevede l'assunzione dei costi di utensili o modelli, il partner contrattuale trasferisce la proprietà degli utensili e dei modelli da lui prodotti o procurati che sono stati interamente pagati da AUDIO MOBIL. AUDIO MOBIL acquisisce la comproprietà di utensili e modelli parzialmente pagati da AUDIO MOBIL nel rapporto tra il rispettivo pagamento e il valore dell'oggetto. Strumenti, modelli, software, disegni, campioni o simili forniti da AUDIO MOBIL rimangono di proprietà di AUDIO MOBIL.

b) Il partner contrattuale si impegna ad utilizzare strumenti, modelli, software, disegni, campioni o simili forniti o pagati da AUDIO MOBIL esclusivamente per la produzione dei beni ordinati da AUDIO MOBIL, a non metterli a disposizione di terzi e a restituirli ad AUDIO MOBIL immediatamente dopo il completamento dell'ordine.

c) Il partner contrattuale deve garantire che gli strumenti e i modelli di AUDIO MOBIL siano assicurati contro i danni da incendio, tempesta, furto con scasso e vandalismo nell'ambito delle proprie polizze assicurative esistenti. Il partner contrattuale cede ad AUDIO MOBIL i propri diritti derivanti da tale assicurazione e AUDIO MOBIL accetta tale cessione.

d) Il partner contrattuale è tenuto a eseguire tempestivamente e gratuitamente tutti i lavori di manutenzione, ispezione e assistenza necessari per questi strumenti e modelli.

 10. RISERVA DI PROPRIETÀ

a) AUDIO MOBIL non riconoscerà alcuna estensione o rinnovo di una riserva di proprietà che vada oltre la semplice riserva di proprietà.

 11. RESPONSABILITÀ, INDENNIZZO, COPERTURA ASSICURATIVA

a) Se non diversamente concordato per iscritto, AUDIO MOBIL ha diritto al risarcimento di tutti i costi diretti o indiretti sostenuti a causa di una consegna difettosa, di un'inadempienza o di un altro comportamento del partner contrattuale in violazione del contratto. Ciò include, ma non si limita a, i costi di difesa dai danni, le misure precauzionali, le azioni di richiamo, ecc. AUDIO MOBIL informerà il partner contrattuale del contenuto e della portata delle misure di richiamo da eseguire - per quanto possibile e ragionevole - e darà al partner contrattuale la possibilità di commentare. Se la dichiarazione non viene fatta entro un periodo di tempo ragionevole e se non viene trovata una soluzione amichevole, l'azione di richiamo effettuata da AUDIO MOBIL sarà considerata necessaria e causata dal difetto, a meno che il partner contrattuale non dimostri il contrario. Restano impregiudicate eventuali ulteriori rivendicazioni legali.

b) Il partner contrattuale dovrà tenere indenne AUDIO MOBIL, a prima richiesta, da tutte le rivendicazioni di terzi, comprese le spese necessarie per le azioni legali.

c) Su richiesta di AUDIO MOBIL, il partner contrattuale dovrà intraprendere la controversia legale con il terzo a proprie spese. Il partner contrattuale sosterrà AUDIO MOBIL attivamente e a proprie spese in tutte le controversie legali in relazione alle sue forniture e servizi, nonché in ordini ufficiali e indagini, e fornirà tutte le testimonianze, i documenti, ecc.

d) Il partner contrattuale si impegna a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura forfettaria di 10 milioni di euro per danni a persone e cose. La copertura deve essere estesa anche ai danni che si verificano all'estero.

e) Inoltre, il partner contrattuale si impegna a mantenere un'assicurazione sui costi di ritiro del prodotto, compresa un'assicurazione estesa sui costi di ritiro del prodotto con una copertura di almeno 10 milioni di euro. La copertura deve essere estesa anche ai danni che si verificano all'estero.

f) Su richiesta, il partner contrattuale fornirà ad AUDIO MOBIL una copia della polizza assicurativa o una conferma della compagnia assicurativa.

 12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COPYRIGHT

a) Il partner contrattuale garantisce che la merce consegnata è libera da diritti di terzi.

b) Il partner contrattuale indennizzerà AUDIO MOBIL a prima richiesta da tutte le pretese avanzate da terzi nei confronti di AUDIO MOBIL a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Ciò include tutti i costi, comprese le spese necessarie per le azioni legali, a meno che il partner contrattuale non sia responsabile della violazione.

c) Il software, i documenti di implementazione, come piani, schizzi e altri documenti tecnici, nonché campioni, cataloghi, brochure, illustrazioni e simili, rimangono di proprietà intellettuale di AUDIO MOBIL e sono soggetti all'accordo di riservatezza, che il partner contrattuale accetta insieme ai presenti termini e condizioni.

 13. PROTEZIONE DEI DATI

a) Il partner contrattuale si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR), e a indennizzare e tenere indenne AUDIO MOBIL a questo proposito.

b) Le parti si impegnano a mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti di terzi in merito alle conoscenze acquisite nel rapporto d'affari - anche dopo la cessazione del rapporto d'affari.

 14. COMPLIANCE

a) Il partner contrattuale si impegna ad agire responsabilmente secondo i più alti standard etici e a rispettare i principi stabiliti nel Codice di Condotta del Gruppo AUDIO MOBIL (disponibile all'indirizzo www.audio-mobil.com) o almeno principi equivalenti. In particolare, il partner contrattuale si impegna a introdurre o a rispettare le normative e ad adottare misure che soddisfino gli standard del presente Codice di Condotta.

b) AUDIO MOBIL si riserva il diritto di verificare il rispetto da parte del partner contrattuale di principi e linee guida almeno equivalenti a quelli indicati nel Codice di Condotta (in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative ai diritti umani e alla tutela dell'ambiente in esso contenute) dopo un ragionevole preavviso. Il partner contrattuale autorizza AUDIO MOBIL o i suoi rappresentanti a condurre audit in loco presso le sedi del partner contrattuale. Gli audit devono essere eseguiti in stretto coordinamento e collaborazione con il partner contrattuale e nel rispetto di eventuali segreti aziendali e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Il partner contrattuale deve garantire un follow-up soddisfacente delle osservazioni fatte durante l'audit e adottare le misure correttive concordate.

c) Il partner contrattuale è tenuto ad adoperarsi al meglio delle proprie possibilità affinché anche i suoi fornitori e prestatori di servizi rispettino questi principi e introducano norme o misure adeguate.

d) Una violazione delle presenti disposizioni o del Codice di condotta o la mancata attuazione delle misure specificate costituisce una violazione di un obbligo contrattuale sostanziale da parte del partner contrattuale. Fatti salvi ulteriori diritti, AUDIO MOBIL si riserva pertanto il diritto di richiedere informazioni sui fatti del caso e, se necessario, in consultazione con il partner contrattuale e dopo aver concesso un periodo di tempo ragionevole, di richiedere misure correttive adeguate in caso di sospetto o scoperta di non conformità. Se queste non vengono fornite o se la violazione è grave, AUDIO MOBIL si riserva il diritto, senza pregiudizio di ulteriori diritti, di interrompere singoli o tutti i rapporti contrattuali con il partner contrattuale senza preavviso.

 15. SANZIONE CONTRATTUALE

a) Nel caso in cui il partner contrattuale violi i propri obblighi derivanti dai presenti termini e condizioni, viene concordata una penale contrattuale pari a
€ 100.000. Anche i danni subiti da AUDIO MOBIL che superano la penale contrattuale devono essere risarciti, per cui in questo caso deve essere sempre fornita piena soddisfazione.

 

 16. GENERALE

a) L'eventuale invalidità di singole disposizioni del contratto o delle presenti disposizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo previsto.

b) Qualora i presenti termini e condizioni non prevedano alcuna regolamentazione, si applicano esclusivamente le disposizioni di legge.

 17. ARBITRATO E LEGGE APPLICABILE

a) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o relative alla sua violazione, annullamento o nullità saranno risolte in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato e Conciliazione del Centro Arbitrale Internazionale della Camera Economica Federale Austriaca di Vienna (Regolamento di Vienna) da un arbitro nominato in conformità al presente Regolamento. La lingua applicabile nel procedimento arbitrale sarà il tedesco.

b) Il contratto è disciplinato dal diritto sostanziale austriaco, con esclusione delle norme di conflitto di legge del diritto internazionale privato. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).